Riceviamo da Maurizio Leoncelli, consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia, e pubblichiamo
In relazione alle modifiche statutarie previste nella convocazione consiliare del 26.08.2020 si fa presente che queste intervengono senza tener conto della complessità e di tutti gli articoli dello Statuto ancora vigente.
Faccio rilevare che ancora sono vigenti gli art. 66 e 67 che riporto di seguito integralmente:
NORME FINALI E NORME DI RINVIO
Art. 66
Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nell’ordinamento generale in materia rappresentato dal Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali nonché quelle che, in prosieguo, saranno emanate.
Il Consiglio, attraverso la specifica Commissione consiliare, provvederà ad effettuare espressa ricognizione delle modifiche da apportare allo Statuto.
Art. 67
Entrata in vigore dello Statuto e disposizioni transitorie
Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio su proposta presentata dalla Commissione all’uopo delegata a seguito di deliberazione della Giunta Esecutiva su richiesta di almeno 2/5 dei consiglieri.
Il Presidente cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
Il Consiglio fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte degli utenti, degli Enti ed Associazioni e delle persone giuridiche che hanno sede nel Comune di Tarquinia.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto dovrà essere adottato il Regolamento di contabilità di cui all’art. 50.
Le norme del presente Statuto relative al regime elettorale e alla composizione della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione dell’Ente entrano in vigore a decorrere dalla prossima tornata elettorale per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
La causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere e alla carica di Assessore di cui all’art. 9 comma 15 entra in vigore a decorrere dalla consultazione elettorale successiva alle prossime elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Pertanto in osservanza di tali articoli credo che la convocazione del 26.08.2020 e le modifiche statutarie intervenute il 29 luglio 2020 siano nulle e vada seguita la procedura prevista negli articoli citati. Inutile riferirsi ancora alle legge 168/2017 se non si è ancora approvato il nuovo Statuto così come dovrebbe essere in un iter di buona e sana amministrazione.