di Fabrizio Ercolani
Arriva il Regolamento recante la disciplina dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale della Città di Tarquinia, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato.
La Città di Tarquinia, sia per il suo significativo patrimonio storico, artistico e culturale, è sede di frequenti eventi e manifestazioni; tali eventi sono spesso riconducibili ad iniziative economiche di natura privata (incontri sportivi, riprese cinematografiche, fiere, mercatini ecc.), che condizionano frequentemente e in misura altamente considerevole la circolazione stradale, di conseguenza determinando un aumento dell’impiego delle Forze di Polizia Locale, necessario per decongestionare il traffico urbano e garantire la fluidità e la sicurezza stradale all’interno del territorio comunale.
Questo aumento, secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale, comporta costi aggiuntivi in relazione alla spesa del relativo personale impiegato che non devono gravare sul Bilancio Comunale della Città di Tarquinia.
Il Legislatore nazionale recentemente è intervenuto sulla materia in oggetto, stabilendo: “a decorrere dal 2017, le spese del personale di Polizia Locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione nel territorio dell’Ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia Locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso.
In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative contrattuali vigenti”. Sono soggette al Regolamento le attività e iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all’evento, costituisce presunzione relativa dell’assenza di interesse pubblico dell’evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l’accesso.