Il TAR del Lazio, con sentenzadella Sezione I, n. 10164 pubblicata in data odierna, ha accolto il ricorso promosso dalle associazioni ambientaliste Wwf Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Gruppo di Intervento Giuridico Onlus, Italia Nostra Onlus, Forum Ambientalista contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e Anas, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, e annullato i provvedimenti impugnati, cioè della “delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 1.12.2017 con la quale veniva adottato “il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare, tracciato verde, della strada statale n. 675 “Umbro Laziale”, asse Orte- Civitavecchia, tratta Monte Romano est – SS 1 Aurelia” e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente”.
Di fatto, il Tar ha annullato gli atti di approvazione del tracciato verde e rimandato la decisione finale sul completamento dell’opera ad una più attenta comparazione fra i tracciati vari che non sussistano solo su motivazioni economiche, ma anche, e prioritariamente, ambientali.
In un dispositivo che ripercorre tutte le tappe della vicenda relativa al completamento della trasversale Nord Orte – Civitavecchia, il Tribubnale amministrativo segna, quindi, un altro punto a favore dei cittadini in difesa della valle del Mignone, facendo riferimento ad un passaggio di una sentenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui “il mero costo economico non può essere ritenuto “determinante ai fini della scelta delle soluzioni alternative ai sensi della suddetta disposizione”. motivo per cui “uno Stato membro può dare corso alla realizzazione di un progetto idoneo ad incidere sulla integrità di una zona speciale di conservazione, anche nonostante il parere negativo eventualmente già espresso dall’Autorità competente, “a meno che non esista una soluzione alternativa che comporta minori inconvenienti per l’integrità della zona interessata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.”
“Nella individuazione delle misure “alternative”, – continua il TAR – che precludono la realizzazione di progetti idonei a compromettere l’integrità di una zona speciale di conservazione, non si deve avere riguardo, dunque, ai costi economici, ma solo all’esistenza di eventuali misure “alternative”, che possano comportare un impatto minore sulla “integrità della zona interessata”.
“Nel caso di specie – prosegue il dispositivo – si ha che il c.d. “tracciato verde” ha ricevuto il parere negativo del Commissione Tecnica per la VIA-VAS, istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una prima volta sul presupposto che il relativo progetto non conteneva uno studio approfondito della sua incidenza ambientale e avrebbe interessato un sito di importanza comunitaria incluso nella rete Natura 2000, vale a dire la zona “Fiume Mignone”, ed in un secondo tempo – a seguito di specifica richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del procedimento finalizzato a superare il dissenso espresso dal MAATM – sul rilievo che non era possibile mitigarne gli effetti nocivi mediante prescrizioni o altre misure”. Entrando poi nel dettaglio dell’analisi multicriteri già effettuata per l’opera. Qui il testo integrale della sentenza.