(f.e.) Divieto di vendita in forma ambulante e di utilizzo di fuochi d’artificio e di spray urticanti. E’ quanto disposto dall’ordinanza del commissario prefettizio che stabilisce regole e limiti di utilizzo dei tradizionali botti di capodanno.
Il commissario raccomanda di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli. Invita inoltre gli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro. Inoltre stabilisce il divieto di vendita, in forma ambulante, fino a tutto il giorno 6 gennaio di “ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV A e V A, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose. Fino all’epifania è inoltre fatto divieto di utilizzare in luogo pubblico e anche in luogo privato. Ai minori di 14 anni è altresì vietata la detenzione e l’utilizzo dei fuochi di artificio dalle ore 20,00 del 31.12.2018 alle ore 07,00 del 01.01.2019.