Nel territorio comunale di Tarquinia, dal 1° ottobre al 14 giugno 2015, è consentito il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericoloso, derivante da attività agricole o forestali, da effettuarsi sul luogo di produzione per reimpiegare il materiale ottenuto come sostanza concimante o ammendante.
Tale pratica agricola, espressamente sancita in legge dello Stato, non richiede autorizzazione. In caso di condizioni climatiche o ambientali sfavorevoli e quando l’abbruciamento dei residui vegetali agricoli o forestali comporti rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, sarà emessa ordinanza sindacale per sospendere, differire o vietare la combustione. L’abbruciamento dovrà avvenire secondo le modalità contenute nelle varie normative di riferimento in materia di accensione dei fuochi e comunque a non meno di 100 metri dal centro urbano.
L’abbruciamento dei materiali vegetali, derivanti da attività agricola o forestale non compiuta sul luogo di produzione o non finalizzata al reimpiego del materiale in agricoltura come concime o ammendante, è considerata un illecito punibile con sanzione di carattere penale.
Infine l’abbruciamento di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini e parchi è vietato ed è passibile di una sanzione pecuniaria amministrativa. L’abbruciamento di ogni tipologia di rifiuto è vietato ed è perseguibile penalmente.