Con un’ordinanza resa pubblica ieri, 9 settembre 2020, la Seconda Sezione Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni cittadini oltre che dal Consorzio Lottisti Etruria contro il sindaco di Tarquinia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza emessa dallo stesso primo cittadino tarquiniese il 10 luglio scorso – la numero 28 – con la quale si disponeva di convogliare il traffico veicolare lungo viale Etruria, a San Giorgio, tratto che attraversa i terreni del consorzio ricorrente, per regolare l’afflusso dell’utenza alle spiagge libere dell’area.
Il Tar ha respinto la domanda cautelare che secondo quanto affermato “non può trovare accoglimento”: pur non indicando un termine esplicito, infatti, secondo il tribunale l’efficacia del provvedimento è comunque subordinata alla perdurante sussistenza dell’emergenza Covid e, comunque, al termine della stagione estiva, non implicando quindi che il provvedimento sia sine die. Lo stesso, infatti, va secondo il ragionamento del tribunale considerato come “destinato a perdere efficacia al termine della stagione estiva o al termine dell’emergenza sanitaria, se anteriore”.
“Sotto i descritti profili – prosegue il ragionamento del Tar – l’ambito temporale di efficacia dell’ordinanza è ormai decorso per la quasi totalità… con conseguente impossibilità di configurare all’attualità un danno grave ed irreparabile per i ricorrenti”
“Atteso quanto precede – conclude il testo – nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevale quello generale al mantenimento dell’efficacia dell’ordinanza impugnata per il tempo ancora residuo, ai fini della prevenzione dell’emergenza sanitaria”.