Riceviamo e pubblichiamo
Bollette più leggere per gli abitanti di Pitigliano: il Consiglio comunale ha stabilito una riduzione generalizzata della Tari del 4,4% per tutte le utenze. “È il primo anno che possiamo abbassare la tassa sui rifiuti a Pitigliano dopo anni di continui aumenti – afferma Monica Moretti, consigliera con delega ai rifiuti e alla raccolta differenziata – senza dubbio un’inversione di tendenza che sarà gradita dai nostri cittadini. E’ un primo risultato ottenuto grazie al costante e impegnativo confronto con ATO e gestore, oltre che alla dovuta attenzione ai costi dei servizi che vengono interamente ribaltati per legge sulla tariffa. Ha influito certamente l’aumento della raccolta differenziata, passata dal 39% al 47% nello scorso anno. E il prossimo anno, se la popolazione continuerà a differenziare bene, avremo una ulteriore riduzione della tassa.”
“Per quanto riguarda tutte le altre imposte locali – aggiunge il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili – l’impegno del Comune è stato quello di non aumentare nessuna tariffa mantenendo contenuta la pressione fiscale così come il costo dei servizi erogati al cittadino. Il Comune si sta impegnando al massimo in questo senso perché crediamo che sia importante aiutare anche così le famiglie e le aziende. Una scelta politica forte e in continuità con le amministrazioni che ci hanno preceduto.”
Andando a vedere le singole voci, sull’IMU l’aliquota base per la prima casa e le relative pertinenze è rimasta al 4 per mille per le categorie catastali A/1; A/8; A/9. Sono invece esenti da IMU gli immobili strumentali all’attività agricola, i terreni agricoli e le prime case con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali sopra citate. Per tutte le altre categorie di immobili oggetto di imposizione, comprese le aree fabbricabili,l’IMU è rimasta al 9 per mille.
La TASI è contenuta all’1 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili, compresi i fabbricati strumentali all’attività agricola. Sono esenti dalla TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale – e le relative pertinenze – diverse da quelle di categoria A/1; A/8; A/9.
In caso di immobili locati, l’imposta è dovuta per l’85% dai proprietari e, se non utilizzata come prima casa di abitazione, per il 15% dal locatario.
Nessun aumento neppure sull’imposta di pubblicità e sul costo delle luci votive.