Riceviamo e pubblichiamo
Ieri abbiamo ricevuto a firma del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabio Valentini il diniego alla convocazione dell’assemblea consiliare richiesta il 20 gennaio scorso. Si fa espresso riferimento al fatto che la richiesta in esame non rientra tra le tipologie di diritto proprie del consigliere.
“Il diritto alla convocazione del Consiglio Comunale da parte di un quinto dei consiglieri è previsto dal dlgs 67 del 2000 T.U.E.L.- dichiara il portavoce del m5stelle Corniglia Francesco – rimane l’amarezza per la mancanza di un confronto pubblico su un argomento così importante. Trasparenza e coinvolgimento quale occasione migliore per dimostrarlo nei fatti ? Sicuramente il Consiglio Comunale non sarebbe stato un interrogatorio ma un confronto politico per capire le cause e soprattutto i motivi che hanno reso impossibile indire una gara di appalto per la gestione dei rifiuti.
“Un’ occasione persa, chi non ha niente da temere non si sottrae ad un confronto pubblico ed avrebbe replicato dove poteva e taciuto laddove si fosse leso l’obbligo alla riservatezza e segretezza dovuto alle indagini di polizia giudiziaria. – conclude Corniglia – il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il rifiuto deriva anche dalla risultanza di pareri avuti da diversi legali. Spero di conoscere al più presto il nome di questi legali”.
Come detto dal nostro portavoce l’art. 39 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali prescrive che il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, in base al comma 5, previa diffida, provvede il Prefetto.
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, le uniche ipotesi per le quali il Presidente del Consiglio Comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sembrano la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del Consiglio. Nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del Consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’art. 42 del citato testo unico, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo art. 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale. Il Consiglio Comunale ha, infatti, un potere generale di indirizzo e di controllo politico – amministrativo sull’attività del Comune, nel cui ambito rientra pure quello di indirizzo, coordinamento e controllo sull’operato della Giunta Comunale e degli Assessori che la compongono.
Movimento 5 Stelle Montalto di Castro