Una nota congiunta di Movimento Civico per Tarquinia e Movimento Cinque Stelle per attaccare il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi a seguito del recente consiglio comunale: al centro del documento, la sub-delega paesaggistica dalla Regione Lazio.
“In Consiglio Comunale – accusano le due forze politiche cittadine – ancora una volta Giulivi risponde a vanvera alla domanda sul perché non abbia ancora provveduto, trascorso quasi un anno, a ricreare le condizioni affinché il Comune di Tarquinia abbia di nuovo la sub-delega paesaggistica dalla Regione Lazio, tolta perché il sindaco ha comunicato che sono venuti meno i presupposti di cui all’art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004. Il presupposto fondamentalmente prescritto dalla legge è la disponibilità di personale qualificato, condizione venuta meno per la destinazione ad altro incarico dell’Arch. Ciurluini che curava la sub-delega”.
“Come ha risposto Giulivi? – continuano Movimento Civico e M5S – Ha detto che la Regione non concede la sub-delega perché prima deve essere riapprovato il Piano Paesaggistico, il cui iter a novembre scorso è stato bocciato dalla Consulta. Un argomento non vero poiché la legge che consente la sub-delega ai comuni non pone tale condizione. Tant’è vero che a dicembre, un mese dopo la decisione della Corte Costituzionale, la Regione, proprio per I Comuni in possesso della sub-delega ha chiarito quale sia la normativa da applicare in attesa della nuova approvazione del piano”.
“Che Giulivi stia rispondendo a indicazioni politiche del suo partito tese ad affossare il 110% perchè voluto dal Conte 2? – si chiedono i redattori della nota – Ma in questo momento di sofferenza per tutto il comparto edile Giulivi non dovrebbe sottrarsi alle responsabilità che gli competono di fronte a cittadini professionisti e imprese edili che necessitano di un’autorizzazione paesaggistica, soprattutto per l’accesso ai bonus fiscali al 110% se gli immobili risultano soggetti a vincolo paesaggistico e I bonus fiscali, in questo momento, sono ossigeno per la nostra economia”.
Movimento Civico e M5S entrano poi nel tecnico. “La sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 ha annullato la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020. In buona sostanza per i beni paesaggistici tutelati per legge di cui agli artt. 134, comma 1, lett. b), e 142 del d.lgs. 42/2004, si applicano le disposizioni previste dal Capo II della l.r. 24/1998; per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico con provvedimento, di cui agli artt. 134, comma 1, lett. a), e 136 del d.lgs. 42/2004, sono consentiti esclusivamente determinati interventi: ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo. A ben vedere, la pronuncia in oggetto ha interessato solo l’approvazione del PTPR, restando invece impregiudicata la sua adozione, non invalidata, deve ritenersi che allo stato trovino applicazione, in concorso con le previsioni di cui al suddetto art. 21, anche le disposizioni del PTPR adottato; e ciò, operativamente, secondo il consueto principio valido in materia paesaggistica, il quale determina l’applicazione della misura più restrittiva tra quelle concorrenti. Altra conseguenza riconducibile alla sentenza in questione è quella di aver fatto venire meno il presupposto della caducazione dei Piani Territoriali Paesistici, c.d. PTP, previgenti, ossia l’approvazione del PTPR: l’effetto di sostituzione dei PTP ad opera del PTPR approvato non può dirsi pertanto verificatosi. Ne deriva che anche le disposizioni dei PTP dovranno concorrere alla verifica della conformità paesaggistica condotta ai sensi dell’art. 21 della l.r. 24/1998. Richiamando quanto sopra detto, ossia la circostanza che il PTPR adottato non è stato invalidato dalla sentenza della Corte Costituzionale, il PTPR pertanto è ancora vigente e quindi vincolante ai fini paesaggistici con conseguente necessità di richiesta di autorizzazione paesaggistica anche in forma di funzione subdelegata ai comuni.
Stralcio della detrminazione regionale G07374 del 23.6.20
CONSIDERATO, infine, che il Comune di Tarquinia, al quale sono state conferite le funzioni delegate con determinazione n. G01153 dell’8 febbraio 2019, con nota prot. 6658 del 7 maggio 2020, assunta al protocollo regionale con n. 416897 del 12 maggio 2020, ha comunicato che sono venuti meno i presupposti di cui all’art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004;
Art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004
La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.