Riceviamo e pubblichiamo
Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017 si forniscono le istruzioni operative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.
La circolare viene pubblicata dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l’Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2017.
L’odierno indirizzo ha ricevuto il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017 e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:
- nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
- ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;
- sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.