Riceviamo dall’INPS e pubblichiamo
Va ricordato che, per disposizioni normative (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) nel solo mese di gennaio di ogni anno i pagamenti avvengono nel secondo giorno bancabile del mese, mentre negli altri 11 mesi nel primo giorno bancabile di ciascun mese. La sequenza dei giorni di calendario del 2021 fa sì che il prossimo pagamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali presso gli istituti di credito cadrà necessariamente il 5 gennaio, secondo giorno bancabile del mese.
Solo per coloro che riscuotono la pensione presso Poste Italiane è stata prevista l’anticipazione del pagamento di gennaio rispetto alle normali scadenze, distribuito su più giorni a partire dal 28 dicembre, anticipo e scaglionamento eccezionalmente stabiliti da ordinanza n. 723 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire il ritiro in piena sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l’anno 2021. Nella circolare INPS del 18 dicembre 2020, n. 148, si descrivono le operazioni effettuate ed è riportato il calendario completo dei pagamenti per l’anno 2021.
Va ricordato che, per disposizioni normative (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) nel solo mese di gennaio di ogni anno i pagamenti avvengono nel secondo giorno bancabile del mese, mentre negli altri 11 mesi nel primo giorno bancabile di ciascun mese. La sequenza dei giorni di calendario del 2021 fa sì che il prossimo pagamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali presso gli istituti di credito cadrà necessariamente il 5 gennaio, secondo giorno bancabile del mese.
Solo per coloro che riscuotono la pensione presso Poste Italiane è stata prevista l’anticipazione del pagamento di gennaio rispetto alle normali scadenze, distribuito su più giorni a partire dal 28 dicembre, anticipo e scaglionamento eccezionalmente stabiliti da ordinanza n. 723 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire il ritiro in piena sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.