Il Comune di Tarquinia informa tutti i referenti a vario titolo coinvolti che è stata pubblicata da ARERA in data 18/03/2020 la Deliberazione 76/2020/R/COM, che dispone il differimento di alcuni termini correlati alla gestione dei bonus sociali nazionali e la temporanea sospensione dei relativi flussi di comunicazione alla luce delle misure straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. La comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia, che allega anche copia della deliberazione.
In particolare, per il periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile, alla luce delle misure restrittive disposte dal Governo per il contenimento della pandemia, il provvedimento dispone che a coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.
Pertanto tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo) o al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile), potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno per vedere garantito l’ulteriore periodo di 12 mesi in continuità con il precedente. Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all’emergenza Covid-19.
In aggiunta, il provvedimento dispone la sospensione dei flussi di comunicazione correlati alla gestione dei bonus, sia quelli finalizzati a fornire ai cittadini informazioni circa l’ammissibilità al regime di compensazione e la necessità di rinnovo della domanda di bonus (articolo 33 del TIBEG e articolo 4, comma 3 del TIBSI), sia quello relativo alle comunicazioni circa l’emissione di bonifici domiciliati e all’accettazione delle domande di ri-emissione dei bonifici non riscossi (articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG).