Le urne saranno aperte domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23. Ai fini delle votazioni, l’Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V).
Le cinque circoscrizioni italiane, contraddistinte dai colori delle schede elettorali: grigio per l’Italia nord-occidentale, marrone per la nord-orientale, rosso per l’Italia centrale, arancione per la meridionale e rosa per l’Italia insulare.
Recandovi al seggio riceverete una scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste siete iscritti:
- grigio, per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia)
- marrone, per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna)
- rosso, per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
- arancione, per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
- rosa, per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio, un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
E’ possibile (non obbligatorio) esprimere da uno a tre voti di preferenza per candidati compresi nella lista votata.
ATTENZIONE! Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.
Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.
Queste informazioni saranno disponibili sui tabelloni affissi nei seggi elettorali e sono consultabili sul sito del Ministero dell’Interno.
CHI PUO’ VOTARE?
Possono votare tutti i cittadini cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019.
Sono elettori anche i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione europea che, a seguito di formale richiesta, abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.
Sei un cittadino italiano che vive e risiede in Italia
Allora puoi votare per i candidati al Parlamento europeo che si presentano nelle 5 circoscrizioni italiane (Nordest, Nordovest, Centro, Sud e Isole).
Dovrai recarti a votare presso il seggio elettorale di iscrizione, corrispondente alla sezione relativa al tuo luogo di residenza; sezione, numero e indirizzo del seggio sono riportati sulla tua tessera elettorale.
L’iscrizione nelle liste elettorali viene fatta d’ufficio dalle autorità competenti del tuo comune di residenza. La tessera elettorale attesta la tua iscrizione e ti permette, unitamente a un valido documento di identità, di esercitare il diritto di voto.
In caso di recente cambio di residenza, è consigliabile verificare la corretta registrazione della variazione presso il nuovo comune: in questo caso, ti verrà consegnata una nuova tessera elettorale e ritirata quella già in tuo possesso.
L’Ufficio elettorale del comune in cui risiedi è il tuo punto di riferimento per il rilascio della tessera: se voti per la prima volta, e non l’hai ancora ricevuta presso il tuo domicilio, ricorda di andare a ritirarla. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della tessera, richiedine un duplicato; se gli spazi riservati ai timbri relativi alla certificazione del voto sono esauriti, il comune te ne rilascerà una nuova.
Hai la cittadinanza di un altro paese UE ma vivi e vuoi votare in Italia
Puoi farlo se ti sei registrati al voto entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, cioè entro il 25 febbraio 2019. A tal fine è necessario presentare al sindaco del comune italiano di residenza una domanda per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta.
Per maggiori informazioni, contatta l’Ufficio elettorale del comune di residenza, e scopri di più sul sito del Ministero dell’Interno.
Voto all’estero
Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell’Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione.
Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino temporaneamente nel territorio dei Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine i predetti elettori devono aver fatto pervenire entro il 7 marzo 2019 al Consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per il successivo inoltro al Ministero dell’interno. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando entro la data della votazione al Sindaco del loro comune che intendono votare nel comune stesso.Domanda di voto per elettori italiani temporaneamente all’estero e familiari conviventi (pdf 266KB)
Se non si utilizza il predetto formulario, in ogni caso la richiesta dovrà riportare l’indicazione specifica dei motivi per i quali il connazionale si trova nel territorio della circoscrizione consolare e dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro/dell’istituto od ente presso il quale il connazionale svolge la sua attività di studio, oppure da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che contenga l’indicazione dell’attività di lavoro o studio svolta dal connazionale, ovvero la sua qualità di familiare convivente.
I cittadini italiani residenti nei Paesi non membri dell’Unione europea possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia: devono cioè rientrare in Italia.
Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato italiano non si potrà esprimere il voto anche per il candidato locale e viceversa.
Votando all’estero presso le sezioni elettorali istituite dagli Uffici Consolari, si vota per le liste dei candidati italiani presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il Comune di iscrizione elettorale del votante.
Per ulteriori informazioni sul voto all’estero vi rimandiamo al sito del Ministero degli Affari Esteri.
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI
L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni sarà effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica – ISTAT.
A tal fine viene emanato un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali (ovvero un decreto dove viene riportata la data delle elezioni).
I seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quozienti interi e più alti resti, tra liste concorrenti che abbiano conseguito – a livello nazionale – almeno il 4% dei voti validi espressi.
Dopo aver determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista (conteggio a livello nazionale), si procede alla successiva distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni.
A seguito della decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea, il numero dei membri del PE si ridurrà da 751 a 705 per la legislatura 2019-2024. Dei 73 seggi lasciati liberi dall’UK, 27 saranno ripartiti tra 14 altri paesi membri al momento leggermente sottorappresentati, mentre gli altri 46 potranno essere messi in riserva per nuovi paesi che raggiungano l’UE.
Tuttavia, nel caso il Regno Unito sia ancora membro dell’UE all’inizio della nuova legislatura, il numero dei rappresentanti degli Stati membri al Parlamento europeo che prenderanno funzione sarà quello previsto dall’articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo finché l’uscita non avrà prodotto i suoi effetti giuridici.
Secondo la decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo del 28 giugno 2018 che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, l’Italia passerebbe da 73 a 76 deputati.
AGEVOLAZIONI PER IL VOTO
Per chi si mette in viaggio
In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali le amministrazioni delle società ferroviarie, autostradali, flotte e compagnie di navigazione aerea e marittima normalmente provvedono ad applicare agevolazioni tariffarie, anche in base alle convenzioni in essere con il Ministero dell’interno.
Per informazioni invitiamo a consultare i siti:ItalotrenoTrenitaliaAlitaliaTirreniaCompagnia delle isoleAgevolazioni autostradali
Ulteriori informazioni saranno disponibili sui sito del Ministero dell’Interno www.interno.gov.it
Persone non deambulanti, voto domiciliare e ospedaliero, voto assistito
Persone non deambulanti
I Comuni mettono a disposizione dei cittadini con gravi difficoltà di deambulazione o non vedenti un servizio gratuito di trasporto ai seggi.
Se nella sede della sezione elettorale presso la quale sono iscritti sono presenti barriere architettoniche, gli elettori possono esercitare il diritto di voto in una qualunque altra sezione accessibile del proprio comune di residenza, presentando unitamente alla tessera elettorale un certificato medico rilasciato dalla USL attestante l’impedimento. In luogo del certificato può esibire la documentazione sanitaria, attestante l’impossibilità o la grave riduzione alla capacità di deambulazione, rilasciata in precedenza dal medico legale per altri scopi, o la copia della patente di guida speciale.
Votare al proprio domicilio
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, potranno votare nel proprio domicilio.
Voto in ospedale e altri casi particolari
Gli elettori ricoverati e non dimissibili in luoghi di cura (ospedali, cliniche), case di riposo, centri di recupero per tossicodipendenti oppure i detenuti in carcere possono votare nel luogo in cui si trovano, purché ne abbiamo fatto domanda.
Voto assistito
Gli elettori affetti da grave infermità fisica che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto possono votare con l’aiuto di un accompagnatore in cabina. L’accompagnatore può essere un familiare elettore oppure un altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Per potere votare con le suddette modalità è necessario, secondo i casi, richiedere un certificato medico presso le Aziende USL oppure presentare domanda presso l’Ufficio elettorale del proprio Comune di residenza.
Fonte: http://www.europarl.europa.eu/