Riceviamo e pubblichiamo
La Legge di stabilità per l’anno 2016, nel prorogare le disposizioni di cui alla Legge n. 147 del 2013, ha previsto un sistema di rivalutazione delle pensioni in vigore fino al 31 dicembre 2018; dal 1° gennaio 2019, quindi, sarebbe dovuto tornare in vigore il sistema di rivalutazione previsto dalla legge n. 388 del 2000 vigente al 31 dicembre 2011 (poiché le successive disposizioni normative in materia prevedevano un arco temporale di vigenza definito).
L’Inps nel mese di novembre dello scorso anno, dovendo procedere tempestivamente alle operazioni di rinnovo di circa 18 milioni di pensioni, al fine di garantire la rivalutazione già a decorrere dal 1° gennaio 2019 ha applicato quindi la Legge 388 del 2000. L’Istituto al riguardo, con la circolare n. 122 del 2018, ha precisato che “in previsione dell’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2019, gli incrementi per il 2019 descritti nella presente circolare potranno subire variazioni. Con successiva circolare si illustreranno le eventuali modifiche apportate e la relativa applicazione, tenuto conto dei tempi necessari alla realizzazione delle implementazioni dei sistemi gestionali e della loro messa in esercizio”.
La legge di bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, ha introdotto, per il triennio 2019-2021, un sistema di rivalutazione delle pensioni per importi complessivi e non per fasce di importo.
Conseguentemente è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione sulla base della nuova previsione legislativa, applicando l’indice di rivalutazione dell’1,1% stabilito con DM 16 novembre 2018, nell’unica misura percentuale prevista per il relativo importo complessivo. I nuovi criteri di ricalcolo sono stati illustrati nella circolare n. 44 del 22 marzo 2019. Le posizioni interessate dal ricalcolo sono circa 5,6 milioni.
Nulla è innovato per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo (fissato a € 507,42): per gli importi mensili fino a € 1.522,26 la rivalutazione è piena ed è pari a +1,1%. Per le pensioni d’importo maggiore si è provveduto a ricalcolare la rivalutazione spettante in base ai criteri legislativi oggi vigenti e il nuovo importo è stato messo in pagamento dalla mensilità di aprile 2019.
Per circa 2,6 milioni delle posizioni interessate, il passaggio dal sistema di rivalutazione delle pensioni per fasce di importo di cui alla Legge 388 del 2000 vigente al 31 dicembre 2011 a quello di rivalutazione per importi complessivi di cui alla legge attuale ha comportato una variazione media mensile dell’importo lordo di 28 centesimi.
L’Istituto comunicherà, con apposito messaggio, le modalità di recupero delle somme relative al periodo gennaio-marzo 2019; questo conguaglio non è ancora effettuato in ragione del sovrapporsi di elaborazioni massive relative all’attuazione delle riforme legate al decreto legge 4 del 2019, in particolare alle operazioni legate a pensione “quota 100” ed al reddito e pensione di cittadinanza.
Tabelle comparative delle modalità di applicazione della rivalutazione
Indice perequazione attribuita | ||||
Anno | 2018 | 2019 | ||
Disposizione normativa | Legge n. 208/2015, vigente al 31.12.2018 | “Prima elaborazione” Legge n. 388/2000 (vigente al 31.12.2011) | “Seconda elaborazione” Legge n. 145/2018 | |
Sistema di rivalutazione | per importi complessivi | per fasce di importo | per importi complessivi | |
Importo complessivo lordo annuo dei trattamenti da rivalutare | fino a 3 volte il TM | 100% | 100% | 100% |
tra 3 e 4 volte il TM | 95% | 90% | 97% | |
tra 4 e 5 volte il TM | 75% | 90% | 77% | |
tra 5 e 6 volte il TM | 50% | 75% | 52% | |
tra 6 e 8 volte il TM | 45% | 75% | 47% | |
tra 8 e 9 volte il TM | 45% | 75% | 45% | |
oltre 9 volte il TM | 45% | 75% | 40% |