Riceviamo dal SIB Lazio e pubblichiamo
Le Organizzazioni del S.I.B e della F.I.B.A maggiormente rappresentative delle decine di migliaia di aziende balneari attualmente operanti sono in mobilitazione a seguito della presentazione di una proposta di legge delega da parte del Governo che, di fatto, distrugge la balneazione attrezzata italiana così come realizzata nel nostro Paese.
La proposta di Legge Delega del Governo per la riforma delle concessioni demaniali marittime è inaccettabile per la presenza di gravi criticità.
In primo luogo non prevede una ricognizione dei beni finalizzata alla verifica della sussistenza della sua eventuale
scarsità: presupposto per l’applicazione della direttiva Bolkestein.
Né un’attività di profilazione delle aziende attualmente operanti al fine di determinare se sussiste o meno la rilevanza transfrontaliera presupposto dell’obbligo di pubblica evidenza comunitaria. Tutto ciò in stridente contrasto con la sentenza Promoimpresa della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Non vi è, poi, alcuna distinzione fra rilascio di concessione su un’area libera con quella del subingresso in un’area sulla quale insiste un’azienda. Circostanza che impone una disciplina differenziata pena la violazione dell’elementare principio costituzionale di eguaglianza.
Assente, inoltre, la previsione di un indennizzo adeguato alla possibile perdita dell’effettivo valore commerciale delle aziende come prescritto dal diritto e dalla giurisprudenza europea.
Per non parlare del termine arbitrario del 31 dicembre del 2023 certamente insufficiente anche in riferimento della complessa attività amministrativa richiesta per l’avvio della riforma. Infine convalida ingiustificatamente restrittiva degli atti amministrativi già rilasciati in applicazione della legge 145/2018. In definitiva si tratta di un provvedimento che necessita di una sua profonda riscrittura da parte del Parlamento per un giusto e corretto bilanciamento fra le esigenze di una maggiore concorrenza e la salvaguardia dei diritti dei concessionari attualmente operanti.
A TALE SCOPO GIOVEDÌ 10 MARZO ALLE ORE 11,00 IN ROMA IN PIAZZA SANTI APOSTOLI SI TERRÀ UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA.
Il nostro breve vademecum per una lettura più agevole di una proposta di legge che di fatto distrugge la balneazione attrezzata italiana elemento di vantaggio competitivo del Paese.
VALUTAZIONE SINTENTICA DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL GOVERNO (nuovi Artt. 2 bis e 2 ter, DL Concorrenza) ELEMENTI NEGATIVI CHE RENDONO INACCETTABILE IL TESTO
1) MANCATO PRELIMINARE ACCERTAMENTO dell’eventuale scarsità di risorse e/o interesse transfrontaliero per
un trattamento derogatorio nell’applicazione della cd Direttiva Servizi (l’art. 2 ter, comma 2, lett. a), che limita
la ricognizione al solo fine di individuare spiagge libere – per cui manca alcun riferimento a quanto disposto al
punto 43 della sentenza Promoimpresa);
2) IL VALORE AZIENDALE non viene riconosciuto in favore del concessionario uscente (sentenza Laezza)
(l’art.2 ter comma 2 lett. i) limita irragionevolmente l’indennizzo all’ammortamento degli investimenti
autorizzati ed alla perdita dell’avviamento);
3) IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO dei concessionari non viene tutelato (nella proposta manca alcun riferimento a
quanto disposto dalla sentenza Promoimpresa, punto 56);
4) ASSENZA DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA anche a tutela del lavoro autonomo balneare e comprendendo un adeguato periodo transitorio perché è fissata una data di scadenza eccessivamente ravvicinata (31.12.2023)
(art. 2 bis comma 1);
5) LA MANCATA CONSERVAZIONE degli atti amministrativi che prevedono una diversa scadenza ad oggi resi
stabili dal decorso del tempo di legge e dalla mancata opposizione di terzi nei termini di legge (v. Legge Madia)
(l’art. 2 bis comma 2 è estremamente e ingiustificatamente limitativo);
6) ASSENZA DEL DIRITTO DI PREFERENZA del concessionario uscente a parità di condizioni.
7) PREVISIONE DI UN DANNOSO FRAZIONAMENTO CONCESSIONI con conseguente distruzione di molte
aziende (art. 2 ter comma 2 lett. d));
8) INGIUSTO TRATTAMENTO DI FAVORE ai soggetti appartenenti al terzo settore (art. 2 ter comma 2 lett. e) punto 1));
9) INGIUSTO RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONALITA ’anche a chi abbia gestito altri beni pubblici (art.
2 ter comma 2 lett. e) punto 5.1);
10) ASSENZA DEL RINVIO ALLE REGIONI non solo per disposizioni di dettaglio ma soprattutto per l’attività di
pianificazione e programmazione di loro esclusiva competenza.