Riceviamo dall’Associazione Camperisti civitavecchiesi e pubblichiamo
Torna l’estate e puntuali tornano le limitazioni destinate esclusivamente ai camperisti, con le solite fantasiose motivazioni.
Leggiamo in questi giorni la notizia dell’istituzione di un non meglio motivato divieto di sosta, ovviamente solo per le autocaravan in località San Giorgio e di un nuovo listino per la loro sosta in località Sant’Agostino, con colorata interpretazione della tariffa vigente; è di qualche tempo fa invece la notizia dell’istituzione del Monumento Naturale della Frasca, nel luogo dovrebbe essere vietato tutto il traffico dei veicoli a motore ma a conti fatti, gli unici motori che sono vietati al suo interno, sono ovviamente solo quelli dei camper, invitati, solo loro dalle forze dell’ordine, a rimanere ghettizzati insieme ai propri equipaggi in una riesumata area di sosta inesistente all’ombra della centrale, un’area di sosta che fu istituita dal Comune di Civitavecchia con ordinanza poi annullata dal Ministero dei Trasporti su ricorso di questa Associazione di categoria, area di sosta quindi inesistente, nonostante ciò che viene detto alle famiglie ospiti del nostro territorio.
L’Associazione Camperisti Civitavecchiesi desidera ricordare ai Comuni, sempre tanto solerti, specialmente a ridosso della bella stagione, a differenziare le autocaravan dalle comuni autovetture che l’art. 185 del codice della strada al punto 1 sancisce che: le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli; al punto 2 che: la sosta delle autocaravan, non costituisce campeggio, se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo; al punto 3 che: nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
Lo stesso codice della strada contiene tutte le sanzioni comminabili a tutti gli autisti indisciplinati, inclusi i camperisti quindi, confezionare ordinanze e divieti che eguagliano a trasgressori, la categoria intera con il metodo del “tutta l’erba un fascio”, è assolutamente illegittimo, lo dice il Ministero. Ci si adegui a quanto prescritto dal punto 7 dell articolo 185 del codice della strada, accogliendo il turista in camper come una meravigliosa risorsa
per il nostro territorio, accogliendolo e non discriminandolo.