Riceviamo dalla Guardia di Finanza di Viterbo e pubblichiamo
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, nel corso di un blitz presso una Società a Responsabilità Limitata volto a verificare tra l’altro il rispetto della normativa in materia di lavoro, hanno smantellato una rete di 106 lavoratori irregolari impiegati dalla società come lavoratori autonomi da circa 3 anni.
La società, con sede a Milano ma dotata di uffici in varie città italiane inclusa Viterbo, impiegava i lavoratori inquadrandoli formalmente come procacciatori d’affari e si è resa responsabile di violazioni amministrative, in ambito giuslavoristico, sanzionate per un ammontare complessivo pari ad Euro 228.160,07, collegate all’impiego di nr. 85 lavoratori completamente in nero e di 21 lavoratori irregolari. E’ stato altresì sanzionato il datore di lavoro in qualità di responsabile dell’impiego di manodopera irregolare.
Le attività di controllo a largo raggio sono state eseguite dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Viterbo con l’ausilio ed il prezioso contributo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ufficio Territoriale di Viterbo.
La figura del procacciatore d’affari, alquanto diffusa al giorno d’oggi, è caratterizzata dall’assenza di subordinazione dal soggetto interessato alle vendite ed è volta a promuovere la conclusione di contratti. Chi svolge questa mansione può non aprire partita Iva ed è inoltre esonerato dalla tenuta della contabilità. Il procacciatore d’affari è colui che compie un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente, ex art. 2222 del Codice Civile (Contratto d’opera).
A fronte di tale prestazione la parte che vende il bene o il servizio gli liquida una provvigione, in base ad accordi presi in precedenza. Il procacciatore d’affari può svolgere l’attività in modo occasionale o in modo continuativo, ma deve far riferimento ad un unico affare concluso in un determinato periodo di tempo, in modo che si possa dimostrare che l’attività sia puramente di carattere occasionale. Tante operazioni che concorrono a determinare, in un anno, una provvigione complessiva (al netto delle spese) superiore a 5 mila euro fanno, invece, rientrare l’attività tra quelle esercitate con la caratteristica della continuità e professionalità.
Per quanto concerne il caso di specie, dagli elementi documentali acquisiti, dagli accertamenti esperiti attraverso banche dati e dalle modalità effettive di impiego dei lavoratori riferite dagli stessi, è risultato in modo chiaro ed incontrovertibile l’esistenza di un consolidato vincolo di subordinazione. Alla luce di questa condizione, la società attenzionata avrebbe dovuto inquadrare i propri lavoratori (venditori di contratti energetici porta a porta) come lavoratori dipendenti, adempiendo ai previsti obblighi in materia di lavoro subordinato che prevedono, tra l’altro, il versamento delle previste contribuzioni previdenziali. Tale schema illegale consentiva di aggirare le norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenziale e assistenziale a tutela dei diritti dei lavoratori.
Alla società è stato contestato l’impiego da parte del datore di lavoro di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (C.D. Maxisanzione ex art.3 comma 3 D.L. nr. 12/2002 convertito in legge nr. 73/2002 e successive modificazioni), l’omessa o infedele registrazione dei dati obbligatori sul Libro unico del lavoro (art. 39 c. 7, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008), nonché l’omessa comunicazione al Servizio competente, di instaurazione del rapporto di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dello stesso (ex art. 9-bis, comma 2 D.L. n. 510/1996 così come mod. dall’art. 1, comma 1180 L.296/2006).
I risultati ottenuti dalle Fiamme Gialle della Tuscia testimoniano il costante impegno profuso dal Corpo nell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti nei settori del lavoro nero, a tutela degli imprenditori onesti e a contrasto dello sfruttamento di manodopera.