Dopo la delibera di venerdì 12 giugno con cui la giunta ha approvato il disciplinare della zona a traffico limitato nel centro storico di Tarquinia, è arrivata ieri anche l’ordinanza sindacale n. 66 che revoca i precedenti provvedimenti e adotta, a far data dal 15 giugno 2020, il nuovo regime: vediamone i punti salienti, provando a riassumere le 13 pagine del disciplinare.
L’area cittadina all’interno delle mura sarà suddivisa in tre aree: le due aree pedonali di Santa Maria in Castello (con limitazioni attive h24 e accesso ai soli autorizzati) e di corso Vittorio Emanuele (attiva nei giorni feriali dalle 19 alle 4 del giorno successivo, dalle 13 alle 24 dei prefestivi e dalla mezzanotte dei festivi alle 4 del primo giorno feriale, fasce in cui l’accesso sarà vietato anche ai veicoli autorizzati al passaggio all’interno della ZTL e consentito solo a veicoli autorizzati come mezzi di soccorso o per emergenza) e la ZTL del centro storico, delimitata dai quattro varchi principali di via di Porta Tarquinia, piazzale Europa, Barriera San Giusto e Alberata Dante Alighieri.
Entrando nel dettaglio del funzionamento della zona a traffico limitato, questa sarà attiva dalle 19 alle 4 dei giorni feriali, dalle 13 alle 24 dei prefestivi e dalla mezzanotte del festivi alle 4 del primo giorno feriale successivo: in questi orari, tutto il centro storico sarà accessibile solo agli autorizzati e alcune via (via F. Cavallotti, vicolo Breve, alberata Dante Alighieri, via dei Granari, via G. Bruno e via Mazzini) diventeranno aree pedonali come avviene già ora, con le modifiche alla viabilità già attivate in questi giorni per uscire dal centro storico.
Ma anche quando i varchi saranno non attivi, i non autorizzati si vedranno vietato l’accesso in alcune vie del centro: Via di S. Leonardo, Vicolo Breve, Via Menotti Garibaldi, Via Felice Cavallotti, Via della Salute, Via Convalescentorio Quaglia, Via della Caserma, Via Roma (dall’intersezione con Via della Salute all’intersezione con Via Cesare Battisti), Via del Riposo, Via dei Magazzini, Via S. Pancrazio, Via della Pace, Via S. Fortunato, Via S. Giacomo, Vicolo Storto, Vicolo Segreto, Via S. Martino, Via Antica, Via degli Archi, Via dell’Archetto, Via Forno, Via Giordano Bruno (dall’intersezione con Via del Duomo fino all’intersezione con Corso V. Emanuele), Via Giacomo Setaccioli, Via della Sacrestia, Via dei Granari (dall’intersezione con Via della Cateratta fino all’intersezione con Via delle Torri) saranno infatti accessibili ai soli autorizzati anche negli orari esterni alla ZTL.
Carico e scarico merci all’interno della ZTl consentito nei giorni feriali dalle 4 alle 9 e dalle 14 alle 16 e nei festivi dalle 4 alle 9, mentre per i corrieri regolarmente iscritti all’albo, il transito e la sosta per la consegna sono sempre consentiti, senza creare intralcio alla circolazione, ad eccezione dei tronchi stradali trasformati in aree pedonali.
Ma chi, insomma, può circolare in ZTL e chi no? Riservandoci di tornare, in altri articoli, sulla disciplina dei pass e sulle modalità del loro rilascio, osserviamo intanto che il disciplinare spiega che i veicoli che avranno libero accesso alla ZTL del centro storico saranno autoveicoli e motoveicoli autorizzati, veicoli a servizio di persone invalide, veicoli delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, mezzi di soccorso, veicoli per carico e scarico merci (negli orari consentiti), velocipedi e veicoli elettrici autorizzati.
All’area pedonale di Santa Maria in Castello avranno invece accesso autoveicoli e motoveicoli autorizzati appartenenti ai residenti all’interno dell’area pedonale, veicoli a servizio di persone invalide, veicoli delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, mezzi di soccorso e velocipedi. Sono in generale esclusi dal divieto i velocipedi, i veicoli a braccia e quelli a trazione animale e i veicoli sottoelencati a condizioni che preventivamente abbiano segnalato le targhe al comando di Polizia Locale: veicoli per la pulizia meccanizzata e per la raccolta rifiuti delle strade poste in Z.T.L., mezzi di soccorso, veicoli di servizio nell’ambito dei compiti d’istituto dei Corpi di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e degli altri Corpi Armati dello Stato, i veicoli degli istituti di vigilanza, veicoli della Protezione Civile, autoveicoli, intestati a Enti Pubblici, società e aziende erogatrici di pubblica utilità, telecomunicazioni, erogazione acqua ed energia, autoveicoli, intestati a società pubbliche o private che effettuano servizio di consegna corrispondenza, veicoli per trasporto valori, veicoli attrezzati per la rimozione forzata e soccorso stradale, NCC e taxi, previa presentazione di apposita domanda con la targa per cui si chiede l’autorizzazione, o anche entro le 48 ore successive al transito, carri funebri, veicoli in possesso al Comune di Tarquinia, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell’energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, trasporto pubblico urbano, veicoli di servizio di: Stato, Regione, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie (inclusa guardia medica), Poste Italiane. In casi eccezionali l’autorizzazione può essere concessa anche a transito avvenuto tramite presentazione da parte dell’avente diritto di documentazione giustificativa entro le 48 ore successive.