Riceviamo da Luigi Calandrini e pubblichiamo
Passano gli anni, cambiano i soggetti, ma i comportamenti rimangono pressoché gli stessi. Mi riferisco all’articolo apparso su questa testata dove ci si lamenta di presunti quanto improbabili danni all’ambiente dal quale, a mio avviso, traspare da parte di alcuni la voglia di mantenere dei privilegi acquisiti negli anni attraverso i quali una parte del NOSTRO territorio vorrebbe essere utilizzato da pochi nostri graditi ma pur sempre ospiti, a scapito della collettività.
Non è da adesso che i fruitori dei comprensori di lottizzazione, che occupano buona parte della fascia costiera che si sviluppa da S. Agostino a Spinicci, tentano di chiudere i loro accessi alla collettività vantando titoli che a mio avviso non hanno, o se li hanno, sono limitati ad ambiti ben più circoscritti rispetto a quelli pretesi.
Ma non è questo che mi interessa trattare. Mi vorrei limitare ad analizzare quello che viene definito un intervento pregiudizievole per il territorio protetto compiuto dal Comune e che riguarda molto più banalmente l’utilizzazione di un terreno da adibire a sosta autovetture per i numerosi frequentatori del tratto di arenile libero posto a ridosso della lottizzazione denominata “Voltone” o Voltunna”. Frequentatori che non hanno la fortuna di possedere una seconda casa sul mare dove soggiornare, od avere disponibilità per affittare un posto al sole negli stabilimenti privati. Il tutto peggiorato da questa maledetta “pandemia” che ci sta fiaccando nel corpo e nel portafoglio.
Nel concreto, a quello che mi consta, il Comune ha semplicemente ripristinato la strada che collega la S.P. Litoranea al mare mediante un banale intervento manutentorio fino ad un’area pianeggiante, ripulita dalle erbacce, per consentire la sosta delle autovetture per il periodo estivo, per poi riportarla alla naturale vocazione agricola di pascolo senza alcuna alterazione permanente dei luoghi né della destinazione urbanistica. Tutto qua.
E questo secondo alcuni avrebbe determinato pregiudizio al territorio? Io ritengo che la provvisorietà e l’utilizzazione pubblica che la stessa riveste, unita all’assoluta mancanza di interventi ed opere, la collochi tra quelle attività libere che, sia dal punto di vista edilizio-urbanistico che vincolistico, sfuggono all’acquisizione di particolari autorizzazioni.
Su questo tema ci viene in aiuto l’allegato A) del D.P.R. 31/2017 ed in particolare il punto A.16. “ occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;”. Ebbene pur non essendo esaustivo degli interventi contemplati è del tutto evidente che per analogia possa ricomprendere anche l’occupazione estiva (sicuramente inferiore a 120 giorni) di un terreno per ospitare autovetture, come ha fatto il Comune di Tarquinia per un interesse generale indirizzato alla collettività in funzione di una emergenza sanitaria. A mio avviso, per assurdo, anche eventuali ombreggiamenti degli spazi di sosta potrebbero rientrare in detta norma, escludendoli dall’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs 42/2004.
Riguardo poi al vincolo di natura idrogeologica derivante dal cosiddetto P.A.I. ( Piano Assetto Idrogeologico) la temporaneità dell’uso del suolo, per altro senza alcun tipo di opera e senza alcuna alterazione permanente dell’assetto idrogeologico del territorio, lo esclude anche dall’acquisizione di eventuali autorizzazioni sovracomunali riferite a tale strumento di tutela in quanto non inquadrabile tra quelli soggetti a Permesso di Costruire.
Tale asserzione trova conferma con quanto contenuto all’art. 3 comma 6 delle Norme del PAI, che prevede la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità dei Bacini per i soli interventi subordinati a “ … Permesso di Costruire, riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/01 e ss mm ii ….”
Ora rivedendo i due motivi che si leggono virgolettati sull’articolo de lextra,news ovvero che detti interventi avrebbero determinato “…inevitabili riflessi e pregiudizi nei confronti sia del territorio protetto sia dei diritti dei sottoscritti” ed escludendo il primo dei due per quanto sopra argomentato, rimarrebbe il pregiudizio degli esponenti che, rispetto all’interesse più generale perseguito dal Comune ridimenzionerebbe notevolmente la portata delle contestazioni da ricondurre comunque a forme di tutela più proprie della sfera civilistica.
Senza nulla togliere alle motivazioni delle parti, entrambe rispettabili, mi è sembrato utile dare un contributo personale che potesse riportare i termini del problema entro i giusti canoni del dialogo.
Luigi Calandrini