Riceviamo dall’INPS e pubblichiamo
Dal 10 aprile prossimo per avere l’accredito di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’Istituto i modelli validati dal proprio Istituto o Ente di credito.
Lo rende noto la circolare n. 48/2020, con la quale l’Inps spiega le nuove modalità di acquisizione dei dati dei percettori di prestazioni direttamente dagli Istituti ed Enti di credito mediante un sistema denominato “Data Base Condiviso”.
Finora, chi chiedeva l’accredito della propria prestazione su conto corrente, libretto o carta ricaricabile doveva presentare all’Istituto un modulo cartaceo, differente a seconda delle prestazioni richieste, validato dal proprio Istituto o Ente di credito, che attestava la corrispondenza delle generalità del titolare con quelle del percettore della prestazione.
In considerazione dell’esigenza di salute pubblica di contenere gli spostamento dei cittadini nel Paese, l’Istituto, con la collaborazione di Poste Italiane e degli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle prestazioni, ha accelerato l’adozione di sistemi informatici per la validazione degli strumenti di pagamento in modalità telematica.
Il sistema “Data Base Condiviso” consente quindi, prima dell’accredito delle somme erogate per conto dell’Inps, di verificare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN). Rimangono inalterate invece le indicazioni operative in vigore per i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri.